È in vigore fino al 30 ottobre 2026 l’ordinanza n. 74 relativa a misure straordinarie di prevenzione degli incendi boschivi e delle ondate di calore.
Nel provvedimento sono previsti i divieti di compiere azioni che possono arrecare pericolo anche immediato di incendio nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a coltura agraria.
Previsti tra gli altri, i divieti di accendere fuochi per bruciare sterpaglie e residui di vegetazione provenienti da pascoli, prati, colture arboree e terreni abbandonati; i divieti di usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, motori e fornelli o inceneritori che producano braci; i divieti di compiere altre operazioni che possono creare pericolo di incendio.
Previste anche prescrizioni per enti e privati possessori di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti. Di seguito, tutti i dettagli.
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